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Sez. L, Sentenza n. 24241 del 30/11/2010 (Rv. 615536 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - IN GENERE | Pluralità di domande contro la stessa parte proponibili nel medesimo processo ex art. 104 cod. proc. civ. - Giudicato su una di tali domande autonoma e distinta - Effetti di tale giudicato sulle residue domande proponibili, ma non proposte, nello stesso giudizio - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-11-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615536-01

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - IN GENERE

In caso di pluralità di domande proponibili contro la stessa parte, ai sensi dell'art. 104 cod. proc. civ., le quali restano autonome anche nell'ipotesi in cui siano decise nello stesso giudizio, il giudicato formatosi su una delle domande non si riverbera sulle residue, proponibili, ma in concreto non proposte, nel medesimo giudizio, in conformità alla regola per cui ha autorità di cosa giudicata soltanto ciò che è stato oggetto della decisione giudiziale, e, perciò, di contestazione tra le parti, nei limiti segnati dal giudizio, per come qualificato dai suoi elementi identificativi. (Nella specie, la S.C. nell'accogliere il ricorso, ha rilevato che la domanda del lavoratore di risarcimento dei danni connessi alla mancata restituzione del libretto di lavoro integrava un profilo di danno ulteriore rispetto alla richiesta di risarcimento connesso al licenziamento illegittimo che aveva formato oggetto di un precedente giudizio tra le medesime parti e, quindi, non restava preclusa dal giudicato formatosi).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 104, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)