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Sez. 3 - , Sentenza n. 2292 del 25/10/2019 Cc. (dep. 22/01/2020) Rv. 278577 - 02

EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA | Confisca dei terreni abusivamente lottizzati - Dipendenza dalla condanna penale - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2019-10-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278577-02

EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA

In materia di reati edilizi, la confisca dei terreni lottizzati di cui all'art. 44, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, costituisce una sanzione amministrativa irrogata dal giudice penale, che si applica indipendentemente da una sentenza di condanna, sulla base dell'accertamento dell'esistenza della lottizzazione, prescindendo da ogni altra considerazione, tranne la sussistenza di un provvedimento amministrativo in senso contrario, e con esclusione della sola ipotesi dell'assoluzione per insussistenza del reato (In motivazione, la Corte ha precisato che la predetta confisca non può essere qualificata come una misura di sicurezza di cui all'art. 240, comma secondo, cod. pen., poiché il terreno non è un bene il cui uso, detenzione o alienazione costituiscono reato, mentre l'antigiuridicità attiene ad una specifica destinazione non autorizzata; né può includersi fra quelle di cui all'art. 240, comma primo, cod. pen., in quanto la sua disciplina non si concilia con l'obbligatorietà della sanzione in esame, con la possibilità di irrogazione indipendentemente da una sentenza di condanna nonché con la destinazione dei terreni al patrimonio comunale invece che a quello statale).

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 240 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)