Sez. 2, Sentenza n. 870 del 04/05/1962 (Rv. 251390 - 01)
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - COMPARTI - EDIFICATORI - PIANI REGOLATORI - REGOLAMENTI EDILIZI - REGIME GIURIDICO DEGLI IMMOBILI CHE NE FANNO PARTE - OBBLIGHI DEI PROPRIETARI - CONSEGUENZE DELLA FORMAZIONE DEL COMPARTO - ACCORDI PER L'ATTUAZIONE - DURATA.*
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - COMPARTI - EDIFICATORI - PIANI REGOLATORI - REGOLAMENTI EDILIZI - REGIME GIURIDICO DEGLI IMMOBILI CHE NE FANNO PARTE - OBBLIGHI DEI PROPRIETARI - CONSEGUENZE DELLA FORMAZIONE DEL COMPARTO - ACCORDI PER L'ATTUAZIONE - DURATA.*
La formazione di un comparto edificatorio, di cui all'art 870 cod civ, non importa alcun vincolo per la libera disponibilita degli immobili (suolo edificatorio o edifici) che vi sono compresi. La Costituzione di una unita fabbricabile non ha alcuna incidenza sul regime giuridico dei beni immobili che ne fanno parte, i quali possono formare oggetto di negozi di disposizione anche durante il tempo in cui sono assoggettati all'osservanza di speciali prescrizioni per la edificazione dell'area o per la trasformazione delle costruzioni. La speciale disciplina, prevista nell'art 870 cod civ e nell'art 23 della legge urbanistica, e diretta alla Costituzione di unita fabbricabili, comprendenti aree inedificate e costruzioni da trasformare, allo scopo di agevolare o rendere possibile una attivita edificatoria quando sia mancata l'intesa fra proprietari oppure di imporre speciali prescrizioni costruttive. Il comparto edificatorio si attua mediante l'assunzione, da parte dei singoli proprietari, soli o riuniti in consorzio, dell'Obbligo di edificare nei modi prescritti o, in Mancanza di accordo, a mezzo dell'espropriazione delle aree. Il vincolo che colpisce i beni compresi nel reparto attiene alla loro destinazione da un punto di vista urbanistico e si differenzia dalle normali prescrizioni cui sono assoggettati i beni fondiari dalle leggi urbanistiche solo in quanto considera in modo unitario beni appartenenti a una pluralita di proprietari e in quanto la pubblica autorita, sostituendosi ai privati nella elaborazione dei progetti, impone loro di effettuare determinate opere o di assoggettarsi all'espropriazione. Su un piano privatistico l'unica conseguenza della formazione del comparto e che, allorche i singoli proprietari abbiano convenuto di dare spontanea attuazione alle prescrizioni deliberate dall'autorita comunale, restano reciprocamente vincolati, sino a quando conservano la titolarita della proprieta, del bene immobile compreso nel comparto. Essi possono alienare il bene stesso, sottraendosi all'Obbligo di esecuzione delle prescrizioni del comparto, ma non possono ne sottrarsi all'adempimento nei confronti dei coobbligati, ne sostituirsi coattivamente a costoro, assumendo gli oneri e lucrando i vantaggi della esecuzione del comparto. Gli accordi per la attuazione dell'unita fabbricabile hanno una durata limitata al tempo della attuazione e perdono ogni efficacia quando, con l'esecuzione, abbiano adempiuto alla funzione per la quale siano stati stipulati. Con il venir meno degli accordi, in conseguenza del loro adempimento, cessano anche gli altri effetti ad essi collegati. (V 3140/60, 255/59).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 870
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)