Sez. 1, Sentenza n. 9692 del 24/07/2000 (Rv. 538730 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE | Contratto concluso fuori dei locali commerciali - Controversia - Inderogabilità della competenza territoriale del luogo di dimora o domicilio del consumatore - Sussistenza - Eccezione - Rilievo entro l'udienza di trattazione - Necessità - Fattispecie in tema di giudizio davanti al giudice di pace.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE
La competenza territoriale a conoscere delle controversie relative ai contratti conclusi con un operatore commerciale per la fornitura di beni o la prestazione di servizi fuori dai locali commerciali spetta, ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. n.50 del 1992, al giudice del luogo della dimora o del domicilio del consumatore; trattandosi di competenza territoriale inderogabile, la relativa eccezione di incompetenza deve essere proposta, ai sensi dell'articolo 38 cod. proc. civ., entro l'udienza di trattazione e non con la comparsa di risposta (nella specie, il giudice di pace nella prima udienza aveva ritenuto necessario verificare la regolare costituzione delle parti rinviando a tal fine e per la comparizione delle stesse e il tentativo di conciliazione ad un'udienza successiva in cui veniva eccepita l'incompetenza; la S.C. ha ritenuto tempestiva l'eccezione, dovendo ritenersi prima udienza di trattazione quella cui il giudice aveva rinviato per le dette attività).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 29 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/01/1992 num. 50 art. 12, Cod. Proc. Civ. art. 320 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)