diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 26885 del 18/05/2016 Cc. (dep. 28/06/2016) Rv. 267265 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE | Intercettazioni telefoniche - Attività di intercettazione effettuata all'estero tramite rogatoria - Limiti di utilizzabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2016-05-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267265-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE

In tema di intercettazioni telefoniche eseguite all'estero, il Protocollo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria, firmato il 16 ottobre 2001 ed entrato in vigore il 5 ottobre 2005, ha abrogato l'art. 50, comma terzo, della Convenzione del 19 giugno 1990 per l'applicazione dell'Accordo di Schengen, con la conseguenza che è venuto meno, per i Paesi aderenti alla suddetta Convenzione, il limite alla utilizzazione degli atti trasmessi nell'ambito di una procedura rogatoriale in procedimenti diversi da quello nel quale sia stata accolta la richiesta, salvo che tale limite sia apposto dal Paese concedente nell'atto di trasmissione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Legge 30/09/1993 num. 388

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)