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Sez. 3 - , Ordinanza n. 21522 del 27/07/2021 (Rv. 661985 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione umanitaria - Condizione di vulnerabilità - Valutazione caso per caso - Necessità - Tipizzazione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2021-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661985-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In tema di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, la condizione di "vulnerabilità" del richiedente deve essere verificata caso per caso, all'esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata alla situazione personale vissuta prima della partenza, a quella alla quale si troverebbe esposto in ipotesi di rimpatrio, ed a quella vissuta nel paese di transito, non potendosi tipizzare le categorie soggettive meritevoli di tale tutela che è, invece, atipica e residuale, nel senso che copre tutte quelle situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello "status" di rifugiato o della protezione sussidiaria, tuttavia non possa disporsi l'espulsione.

Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)