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Sez. 5, Sentenza n. 2275 del 19/12/1985 Cc. (dep. 07/02/1986) Rv. 171876 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - LEGITTIMAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE - APPELLO DELLA PARTE CIVILE IN ASSENZA DI IMPUGNAZIONE DELLE ALTRE PARTI LEGITTIMATE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-12-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/171876-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - LEGITTIMAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE - APPELLO DELLA PARTE CIVILE IN ASSENZA DI IMPUGNAZIONE DELLE ALTRE PARTI LEGITTIMATE - INAMMISSIBILITÀ.*

La parte civile non può appellare la sentenza di assoluzione dell'imputato qualora manchi l'appello delle altre parti alle quali competa tale mezzo di impugnazione. Infatti, poiché la Mancanza del gravame da parte del pubblico ministero o dell'imputato determina la formazione del giudicato penale a favore dell'imputato, alla parte civile resta la sola possibilità, alla stregua delle sentenze n. 1 del 20 gennaio 1970 e n. 29 del 17 febbraio 1972 della Corte costituzionale, di proporre ricorso per Cassazione ai soli effetti civili. (Conf mass n 150542; (Conf mass n 149221; (Conf mass n 137475).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)