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Sez. 5, Sentenza n. 3724 del 16/07/1997 Cc. (dep. 11/09/1997) Rv. 208326 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE | Riduzione di pena - Carattere processuale - Calcolo dopo l'individuazione della pena applicabile in relazione al contenuto complessivo della contestazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-07-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208326-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE

La riduzione di pena prevista per il patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., avendo carattere processuale, deve essere calcolata dopo aver individuato la pena in concreto applicabile, con riferimento alla contestazione. (Nella fattispecie la Suprema Corte ha annullato l'impugnata decisione con la quale, tra l'altro, il giudice di merito aveva operato l'aumento di pena per la recidiva dopo la riduzione per il rito ex art.444 del codice di procedura penale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)