Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 104 del 1962
Massime (2)
Massima n. 1641
- Tributi in genere
- "Solve et repete"
- Registro (imposta di)
- R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 149
- Finanza locale
- T.U. 14 settembre 1931, n. 1175, art. 285
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza per già dichiarata illegittimità delle norme impugnate.
Leggi la massima
La norma dichiarata costituzionalmente illegittima cessa di avere efficacia e non può avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte. Pertanto, va dichiarata manifestamente infondata con ordinanza la questione di legittimità costituzionale relativa a una disposizione di legge che una precedente pronuncia della Corte abbia già riconosciuto illegittima. (Nella specie erano state riproposte - in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 145, comma terzo, e 149 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, e dell'art. 285, secondo comma, del R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, che riaffermavano il principio del "solve et repete" in tema di imposta di registro e di finanza locale). V. sent. n. 79 del 30 dicembre 1961 e 86 del 3 luglio 1962.
Norme impugnate
- art. 285, comma 2, r.d. 14 settembre 1931, n. 1175
- art. 149 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269
- art. 145, comma 3, r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269
Parametri
Massima n. 1642
- Tributi in genere
- Registro (imposta di)
- R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 145
- Sospensione degli atti esecutivi soltanto in alcuni casi di opposizione giudiziaria
- Limitazione della tutela giurisdizionale
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Va dichiarata la manifesta infondatezza di una questione di legittimità costituzionale nel caso in cui la medesima questione sia stata già ritenuta non fondata sotto gli stessi profili denunziati e non venga adotto alcun nuovo argomento tale da indurre la Corte a modificare la precedente giurisprudenza, essendosi limitato il giudice a quo a ripetere gli argomenti già puntualmente disattesi in ogni loro aspetto. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 113 Cost. - dell'art. 145, comma terzo, R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, il quale statuisce che il reclamo amministrativo non dà diritto alla sospensione degli atti esecutivi e che l'atto di opposizione in via giudiziaria sospende l'obbligo di pagamento solo in alcuni casi espressamente indicati, riaffermando così il principio dell'esecutorietà dell'atto amministrativo, cui è del tutto estranea la regola del "solve et repete"). V. Sent. n. 86/1962.
Norme impugnate
- art. 145 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 145, comma terzo, e 149 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, per le tasse di registro, e dell'art. 285, comma secondo, del R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, per la finanza locale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) 22 dicembre 1961 del Tribunale di Siracusa nel procedimento civile tra Terrizzi Antonino e l'Ufficio delle imposte di consumo del Comune di Noto, iscritta al n. 46 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 85 del 31 marzo 1962;
2) lo dicembre 1961 della Corte di appello di Roma nel procedimento civile promosso da Bernardelli Antonio e Colaluca Rosaria contro la S.A.P.R. I.C, appaltatrice del servizio di riscossione delle imposte di consumo del Comune di Settefrati, iscritta al n. 74 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 134 del 26 maggio 1962.
Udita nella camera di consiglio del 30 ottobre 1962 la relazione del Giudice Michele Fragali;
punto 1
Ritenuto che nessuna delle parti si è costituita in giudizio;
punto 2
Considerato che con le ordinanze suddette è stata proposta questione di legittimità costituzionale degli artt. 145, comma terzo, e 149 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, e dell'art. 285, comma secondo, del R. D. 14 settembre 1931, n. 1175, in relazione agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione;
che questa Corte, con sentenza n. 79 del 30 dicembre 1961, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 149 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, per le tasse di registro; e che, con l'altra sentenza n. 86 del 3 luglio 1962, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 285, comma secondo, del R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, per la finanza locale;
che, per effetto di tali sentenze, le indicate disposizioni hanno cessato di avere efficacia (art. 136 Cost.) e non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza (art. 30, comma terzo, legge 11 marzo 1953, n. 87);
che questa Corte ancora, con la citata sentenza n. 86 del 3 luglio 1962 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 145 del R.D. 14 dicembre 1923, n. 3269;
che non sono stati presentati nuovi motivi riguardo a questa ultima questione;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marza 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate come in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1962. GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze