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Sez. 3, Sentenza n. 1844 del 19/07/1967 (Rv. 328751 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - BENI INDIVISI - DIVISIONE - PROCESSO ESECUTIVO - SOSPENSIONE.*
Stato
decisa il 1967-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328751-01

ESECUZIONE FORZATA - BENI INDIVISI - DIVISIONE - PROCESSO ESECUTIVO - SOSPENSIONE.*

Nell'espropriazione di beni indivisi, ove il giudice dell'esecuzione si avvalga della facolta di disporre che si proceda alla divisione, viene ad instaurarsi un ordinario giudizio di cognizione del tutto autonomo rispetto al processo esecutivo, il quale rimane di diritto sospeso fino a quando non sia in concreto individuato l'oggetto dell'espropriazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 600, Cod. Proc. Civ. art. 601

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)