Sez. 3, Sentenza n. 1844 del 19/07/1967 (Rv. 328751 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - BENI INDIVISI - DIVISIONE - PROCESSO ESECUTIVO - SOSPENSIONE.*
ESECUZIONE FORZATA - BENI INDIVISI - DIVISIONE - PROCESSO ESECUTIVO - SOSPENSIONE.*
Nell'espropriazione di beni indivisi, ove il giudice dell'esecuzione si avvalga della facolta di disporre che si proceda alla divisione, viene ad instaurarsi un ordinario giudizio di cognizione del tutto autonomo rispetto al processo esecutivo, il quale rimane di diritto sospeso fino a quando non sia in concreto individuato l'oggetto dell'espropriazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 600, Cod. Proc. Civ. art. 601
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)