Sez. L, Sentenza n. 1516 del 16/03/1981 (Rv. 412175 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CRITERIO DELLA REALIZZAZIONE DELLA UNIFORMITA DI TRATTAMENTO DEI LAVORATORI - FONDAMENTO - RIFERIMENTO AL CRITERIO DELL'EQUO CONTEMPERAMENTO DEGLI INTERESSI DELLE PARTI - CONSEGUENZE - INTERPRETAZIONE DI UN CONTRATTO COLLETTIVO COMPORTANTE UNA DEROGA AI PREDETTI CRITERI - SPECIFICA GIUSTIFICAZIONE - NECESSITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CRITERIO DELLA REALIZZAZIONE DELLA UNIFORMITA DI TRATTAMENTO DEI LAVORATORI - FONDAMENTO - RIFERIMENTO AL CRITERIO DELL'EQUO CONTEMPERAMENTO DEGLI INTERESSI DELLE PARTI - CONSEGUENZE - INTERPRETAZIONE DI UN CONTRATTO COLLETTIVO COMPORTANTE UNA DEROGA AI PREDETTI CRITERI - SPECIFICA GIUSTIFICAZIONE - NECESSITA.*
In relazione al contratto collettivo, l'adozione di un criterio interpretativo conforme all'esigenza di uniformita di trattamento dei lavoratori, - oltre che nelle particolari Disposizioni degli artt 15 e 16 dello statuto dei lavoratori - trova fondamento, ai sensi del primo comma dell'art 1362 cod civ, nella stessa logica funzionale di tale contratto, la cui finalita tipica e quella di realizzare l'uniformita di trattamento dei lavoratori cui deve applicarsi. L'applicabilita di tale criterio interpretativo e, inoltre, confermata dalla regola finale di cui all'art 1371 dello stesso codice, giacche il criterio dell'equo contemperamento degli interessi delle parti, cui tale norma fa riferimento, si identifica, appunto, con quello della uniformita delle condizioni di lavoro a parita di presupposti,. Ne consegue che ogni soluzione interpretativa di un contratto collettivo, la quale porti a ritenere una deroga al generale criterio di uniformita di trattamento dei lavoratori, deve trovare una sicura, specifica e ragionevole giustificazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1371, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 15 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)