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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19015 del 16/09/2011 (Rv. 619731 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO | Obbligo al mantenimento ex art.148 cod. civ. in capo agli ascendenti - Sussistenza - Condizioni - Conseguenze in tema di riconoscimento del gratuito patrocinio per la relativa domanda - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619731-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO

Non sussiste colpa grave nell'aver proposto l'azione con la quale viene chiesto un contributo al mantenimento del figlio minore agli ascendenti del genitore sistematicamente inadempiente ai suoi obblighi di contribuzione, in quanto l'art. 148 cod. civ. pone loro l'onere di concorrere in solido con il genitore che provvede al mantenimento qualora l'altro genitore non possa o non voglia farvi fronte; ne consegue che, per la citata azione, il gratuito patrocinio può riconoscersi ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. (Nella specie la S.C., in applicazione del riportato principio, accogliendo il ricorso e decidendo nel merito ha accolto la proposta opposizione alla revoca del patrocinio a spese dello Stato).

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 76 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 136, Cod. Civ. art. 148 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)