Sez. 1, Sentenza n. 26042 del 20/11/2013 (Rv. 629075 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Revocatoria delle rimesse bancarie su conto affidato - "Congelamento" del conto - Presupposti di fatto - Accertamento del giudice di merito - Prelievi e versamenti di importo corrispondente - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
In presenza di un conto corrente formalmente affidato, l'accertamento del cosiddetto congelamento del conto è oggetto di un apprezzamento di fatto del giudice del merito e richiede la ricorrenza di specifiche circostanze, quali la chiusura anticipata del conto o il diniego della concessione dei blocchetti degli assegni, ovvero condotte negoziali sintomatiche, in modo univoco, della natura solutoria dei versamenti. Il congelamento del conto non può, invece, essere desunto dal semplice fatto che, a partire da una certa data, ai prelievi effettuati dal debitore corrispondano precedenti o contestuali versamenti per importi corrispondenti, perché da ciò non può trarsi la conclusione che la banca abbia posto in essere un meccanismo per ridurre l'esposizione senza chiudere formalmente l'apertura di credito, allorché le somme versate siano state contestualmente o quasi contestualmente riutilizzate.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1823, Cod. Civ. art. 1842, Cod. Civ. art. 1843, Cod. Civ. art. 1852, Legge Falliment. art. 67 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)