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Sez. 5 - , Sentenza n. 25254 del 11/10/2018 (Rv. 650792 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - OPERAZIONI PERMUTATIVE E DAZIONI IN PAGAMENTO | Permuta di bene esistente con bene futuro - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650792-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - OPERAZIONI PERMUTATIVE E DAZIONI IN PAGAMENTO

In tema di IVA, ai fini della individuazione del momento impositivo, il contratto avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di un'area in cambio di un fabbricato o di alcune sue parti da costruire sull'area stessa, a cura e con mezzi del cessionario, può qualificarsi come permuta di un bene esistente con uno futuro solo ove il sinallagma negoziale sia consistito nel trasferimento reciproco con effetto immediato della proprietà dell'area e differito della cosa futura, e l'assunzione dell'obbligo di erigere l'edificio sia rimasta su di un piano accessorio e strumentale. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso la configurabilità di una permuta nel contratto, con il quale il costruttore si era impegnato alla esecuzione delle opere di completamento di un fabbricato contro la cessione di un altro terreno, in quanto l'edificio era rimasto di proprietà del committente che il costruttore aveva l'onere di completare, dovendo detto rapporto qualificarsi invece come appalto, con la conseguente differimento del momento impositivo a quello di accettazione dell'opera da parte del committente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1552, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)