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Sez. 2, Sentenza n. 15825 del 10/07/2014 (Rv. 631847 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA | Maggiorazioni per il ritardo in sede di riscossione delle sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada - Richiesta di inibitoria da parte delle associazioni dei consumatori e degli utenti ex art. 140 del codice del consumo - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631847-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA

Le associazioni dei consumatori e degli utenti non sono legittimate a richiedere, avvalendosi della tutela inibitoria ai sensi dell'art. 140 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (cosiddetto codice del consumo), che sia ordinato ad un'amministrazione comunale di astenersi dall'applicare le maggiorazioni per il ritardo in sede di riscossione delle sanzioni amministrative conseguenti a verbali di accertamento di infrazioni del codice della strada, giacché, per un verso, la potestà sanzionatoria in materia di circolazione stradale rappresenta la reazione autoritativa alla violazione di un precetto con finalità di prevenzione, speciale e generale, e non l'esercizio, da parte dell'autorità amministrativa, di un servizio pubblico, e, per altro verso, il destinatario della sanzione amministrativa non è l'utente preso in considerazione dagli artt. 3, comma 1, lettera a) e 101 del d.lgs. n. 206 cit., ma il "civis" che, nell'utilizzazione della rete stradale, è l'autore della condotta vietata.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 27 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 3, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 101, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 139, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 140

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)