Sez. 2, Sentenza n. 1963 del 17/06/1968 (Rv. 333988 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - FATTA DAL TESTATORE- COMPRENSIONE DELLA PARTE NON DISPONIBILE - PRECEDENTE COMUNIONE TRA I CHIAMATI ALL'EREDITA - ESCLUSIONE.*
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - FATTA DAL TESTATORE- COMPRENSIONE DELLA PARTE NON DISPONIBILE - PRECEDENTE COMUNIONE TRA I CHIAMATI ALL'EREDITA - ESCLUSIONE.*
In ipotesi che il testatore si sia avvalso della facolta di dividere i suoi beni tra gli eredi, comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile, manca nei chiamati un precedente stato di comunione, poiche i coeredi non sono successori in quote astratte, ma in quote concrete e designate dallo stesso testatore con atto avente, nello stesso tempo, effetti dispositivi e reali. (V. 1390-62).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 734
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)