Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 96 del 1995
Massime (1)
Massima n. 22020
- Processo penale militare
- Procedimento per decreto
- Composizione monocratica, anziché collegiale e mista dell'organo giudicante
- Conseguente mancanza di un militare con funzione di giudice
- Asserita violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge ed ingiustificata disparità di trattamento a scapito degli imputati giudicati col rito suddetto
- Questione riferita impropriamente a disposizione non contenente la disciplina indubbiata
- Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
L'art. 459 cod. proc. pen. prevede i casi in cui è ammesso il procedimento per decreto e delinea i poteri del g.i.p. in ordine alla relativa richiesta del p.m., ma non comprende in alcun modo la disciplina della composizione dell'organo giudicante, che è rimessa alle norme dell'ordinamento giudiziario; pertanto, è manifestamente inammissibile - in quanto impropriamente riferita all'art. 459 cod.proc.pen. - la questione di costituzionalità intesa a censurare la mancata previsione, nel giudizio per decreto relativo a reati di competenza dell'autorità militare, di un organo giudicante a composizione collegiale di cui faccia parte un militare di grado non inferiore ad ufficiale. (Manifesta inammissibilità della questione di costituzionalità del'art. 459 cod. proc.pen., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25, comma primo, Cost.). - Nel senso dell'infondatezza di questione analoga, ma riferita ad una norma di carattere ordinamentale (risultante dal combinato disposto degli artt. 3, r.d. n. 1022 del 1941, e 2, l. n. 180 del 1981, come integrato dall'art. 13, d.P.R. n. 449 del 1988), v. S. n. 460/1994 (concernente la composizione del g.i.p. nei tribunali militari nel corso dell'udienza preliminare, quando in essa si svolga il giudizio abbreviato). red.: L.I. rev.: S.P.
Norme impugnate
- art. 459 c.p.p.
Parametri
- art. 3 Cost.
- art. 25, comma 1, Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 459 del codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa il 21 febbraio 1994 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Gianluca Michelini, iscritta al n. 550 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1995 il giudice relatore Cesare Mirabelli;
punto 1
Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale a carico di Gianluca Michelini, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Padova, richiesto dal pubblico ministero di emettere decreto penale di condanna, ha sollevato d'ufficio, in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 459 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, per i reati di competenza dell'autorità giudiziaria militare, il giudice adito per l'emissione del decreto penale di condanna sia un organo collegiale che comprenda, con funzione di giudice, un militare, di grado pari a quello dell'imputato e comunque non inferiore al grado di ufficiale;
che il giudice rimettente ritiene che la mancanza della componente militare nel giudizio per decreto, affidato al solo giudice professionale, determini un'ingiustificata disparità di trattamento degli imputati giudicati con questo rito, che rimarrebbero privi di una valutazione più specifica degli aspetti di vita militare, nonché la violazione della garanzia del giudice naturale precostituito per legge, intendendosi questo principio come comprensivo, tra l'altro, dell'idoneità e della specializzazione del giudice;
che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o non fondata;
punto 2
Considerato che il dubbio di legittimità costituzionale investe l'art. 459 del codice di procedura penale, che prevede esclusivamente i casi in cui è ammesso il procedimento per decreto, delinea i poteri del giudice per le indagini preliminari in ordine alla richiesta del pubblico ministero ma non comprende in alcun modo la disciplina della composizione dell'organo giudicante, rimessa alle norme dell'ordinamento giudiziario, composizione che si vorrebbe per i reati di competenza dell'autorità giudiziaria militare non già monocratica bensì collegiale e mista;
che, pertanto, la disposizione denunciata è coinvolta impropriamente nel giudizio di legittimità costituzionale e la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;
che, peraltro, una questione analoga, ma riferita ad una norma di carattere ordinamentale (risultante dal combinato disposto degli artt. 3 del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022 e 2 della legge 7 maggio 1981, n. 180, come integrato dall'art. 13 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449), concernente la composizione del giudice per le indagini preliminari nei tribunali militari nel corso dell'udienza preliminare, quando in essa si svolga il giudizio abbreviato, è già stata esaminata da questa Corte e dichiarata non fondata con la sentenza n. 460 del 1994;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 459 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Padova con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 marzo 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze