diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 2850 del 24/02/2012 (Rv. 621417 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e ossidi di azoto (NOX) - Applicazione - Regolamento attuativo - Efficacia retroattiva - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621417-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE

La tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi di azoto (NOX), istituita con legge 27 dicembre 1997, n. 449, si applica a decorrere dalla data prevista dalla legge istitutiva (1° gennaio 1998), in quanto contiene una compiuta predeterminazione degli elementi costitutivi della fattispecie impositiva, ed il regolamento attuativo da essa previsto, emesso a distanza di tre anni (d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 416), non ha efficacia retroattiva, neanche in relazione ai criteri di quantificazione delle somme dovute, sia perché la legge qualifica come meramente "applicative" le emanande norme regolamentari, sia perché a queste ultime non può attribuirsi esplicazione di effetti in violazione del principio di irretroattività degli atti normativi, di cui all'art. 11 disp. prel. cod. civ. (Nella specie la S.C., in applicazione di tale principio, ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto fondata una richiesta di rimborso di somme versate dall'ENEL in base alla legge n. 449 del 1997, in quanto calcolate in eccesso rispetto alla quantificazione determinabile per effetto dei criteri di calcolo della quantità dei fumi emessi, previsti dal successivo d.P.R. n. 416 del 2001).

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1997 num. 449 art. 17 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST., DPR 26/10/2001 num. 416

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)