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Sez. 5 - , Ordinanza n. 25485 del 12/10/2018 (Rv. 650803 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - EFFETTI | Raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2018-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650803-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - EFFETTI

In materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 390, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)