Sez. 1, Sentenza n. 1837 del 21/06/1974 (Rv. 370049 - 01)
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE IN GENERALE - VETTORE - RESPONSABILITA - FORTUNA DI MARE - NOZIONE - SUSSISTENZA - COLPA DEL VETTORE - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - MARE GROSSO, ROLLIO E BECCHEGGIO - EVENTI DI ORDINARIA VERIFICAZIONE - RESPONSABILITA DEL VETTORE - PERSISTENZA - PROVA LIBERATORIA - AMMISSIBILITA.*
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE IN GENERALE - VETTORE - RESPONSABILITA - FORTUNA DI MARE - NOZIONE - SUSSISTENZA - COLPA DEL VETTORE - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - MARE GROSSO, ROLLIO E BECCHEGGIO - EVENTI DI ORDINARIA VERIFICAZIONE - RESPONSABILITA DEL VETTORE - PERSISTENZA - PROVA LIBERATORIA - AMMISSIBILITA.*
L'evento 'fortuna di marè e costituito da quelle particolari condizioni del mare o atmosferiche che hanno provocato il danno al carico, alle quali - a causa della eccezionalita e dell'entita di esse - il vettore non avrebbe potuto ovviare con l'ordinaria diligenza. In tal caso e esclusa - salva la prova contraria da parte del danneggiato - la colpa del vettore. Questi, invece, essendo tenuto a predisporre gli accorgimenti e i mezzi necessari per fronteggiare gli ordinari eventi marittimi (come il mare grosso, il rollio ed il beccheggio), che sono eventi di ordinaria verificazione, e tenuto, ove tali eventi si verifichino, a provare la sua assenza di colpa, non potendosi egli giovare, in questi casi, dell'inversione dell'Onere della prova di cui al citato art 422. L'accertamento dell'evento 'fortuna di marè, dipendente dalle concrete circostanze, e rimesso esclusivamente al giudice del merito, la cui valutazione, se sorretta da motivazione esauriente e logica, si sottrae al riesame in Sede di legittimita. (V 1557'62; 241'57).*
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 422
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)