Sez. L, Ordinanza n. 4708 del 02/03/2026 (Rv. 677662-01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Indennità di accompagnamento ex art. 1 della l. n. 18 del 1980 - Minorenne - Successivo raggiungimento della maggiore età - Visita di verifica - Sopravvenuta carenza del requisito - Conseguenze in tema di ripetizione indebito - Fondamento - Fattispecie.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
L'indennità di accompagnamento, disciplinata dall'art. 1 della l. n. 18 del 1980 - anche nel sistema normativo antecedente la novella di cui all'art. 25, comma 6, del d.l. n. 90 del 2014, conv. dalla l. n. 114 del 2014 - integra la medesima prestazione assistenziale tanto se riconosciuta in favore del soggetto maggiorenne quanto del minore d'età, sicché il sopravvenuto venir meno del requisito sanitario, accertato nella visita effettuata al raggiungimento della maggiore età, va considerato, ai fini della disciplina della ripetizione dell'indebito, quale revoca dell'indennità già goduta e non quale diniego di una diversa prestazione richiesta in via iniziale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, sul presupposto che quella richiesta dalla ricorrente al raggiungimento della maggiore età fosse una diversa prestazione, aveva ritenuto integralmente ripetibili, ex art. 2033 c.c., i ratei dell'indennità di accompagnamento già erogati, senza attribuire rilievo alla mancata comunicazione dell'esito negativo della visita di revisione).
Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 25 com. 6, Legge 11/08/2014 num. 114 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)