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Sez. L, Sentenza n. 18342 del 28/12/2002 (Rv. 559414 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Servizi pubblici di trasporto gestiti da comuni - Contributi minori da versare all'INPS per i dipendenti - Individuazione.
Stato
decisa il 2002-12-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559414-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE

I comuni che gestiscono pubblici servizi di trasporti sono esentati dall'obbligo di pagamento all'INPS della contribuzione per TBC, disoccupazione involontaria, GESCAL ed ENAOLI, Fondo di garanzia per il t.f.r., ma sono tenuti a versare allo stesso ente i contributi di malattia e maternità, nonché - fino alla loro soppressione con la legge 23 dicembre 1998 n. 448 - per asili - nido.

Riferimenti normativi: Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 38, Legge 28/02/1949 num. 43 art. 5 CORTE COST., DPR 26/04/1957 num. 818 art. 2, Legge 01/07/1982 num. 297 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1044 art. 8 CORTE COST., Legge 23/12/1988 num. 448 art. 3, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 74, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 78, Legge 29/06/1977 num. 349 CORTE COST., Legge 29/10/1971 num. 889 CORTE COST., Legge 06/04/1936 num. 1155 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)