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Sez. 5 - , Sentenza n. 15786 del 19/03/2019 Ud. (dep. 10/04/2019) Rv. 276245 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ MATERIALE | Falsità dell’atto nella sua realtà fenomenica - Falsità materiale - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-03-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276245-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ MATERIALE

Si ha falsità materiale, e non falsità ideologica, quando, pur non essendovi divergenza fra autore apparente e autore reale, la falsità investe l'intero atto nella sua realtà fenomenica, nel senso che si fa apparire come venuto ad esistenza un atto che, in realtà, non è mai stato formato. (Fattispecie in cui si è ravvisato il reato previsto dall'art. 5, comma 8-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nell'integrale formazione "ex novo" della dichiarazione dei redditi per l'ottenimento di un permesso di soggiorno per un cittadino straniero). (conf. Sez. 5, n. 6754/84, Rv. 165367).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 8 CORTE COST., Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 479, Cod. Pen. art. 485

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)