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Sez. 1 - , Ordinanza n. 5129 del 16/02/2022 (Rv. 664025 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - RENDICONTO DEL CURATORE | Rendiconto del curatore fallimentare – Mancata approvazione – Danno potenziale – Sufficienza – Danno concreto – Irrilevanza – Fattispecie in tema di azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore tempestivamente intrapresa dal curatore subentrato a quello originario.
Stato
decisa il 2022-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664025-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - RENDICONTO DEL CURATORE

E' giustificata la mancata approvazione del conto della gestione, reso dal curatore fallimentare, in presenza di condotte anche solo potenzialmente produttive di danno per la massa dei creditori, risultando irrilevante che tale danno potenziale sia stato in concreto evitato dall'esperimento, da parte di un curatore subentrato, dell'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore della società fallita, trascurata dal curatore originario a causa di omesse verifiche o controlli irregolari.

Legge Falliment. art. 38, Legge Falliment. art. 116

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)