Sez. 3, Sentenza n. 1413 del 09/02/1988 (Rv. 457525 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - TRASCRIZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA DEL RICORSO - MANCATO RINNOVO DELLA SOTTOSCRIZIONE APPOSTA SULL'ORIGINALE - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - TRASCRIZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA DEL RICORSO - MANCATO RINNOVO DELLA SOTTOSCRIZIONE APPOSTA SULL'ORIGINALE - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO.*
La mancata sottoscrizione del difensore sulla copia notificata del ricorso per Cassazione non ne determina l'inammissibilità , essendo sufficiente nella copia la trascrizione del mandato ad litem, con l'espressione "firmato" od altra simile, che consenta di ritenere che al momento della notificazione non mancasse nell'originale la sottoscrizione del mandato. (V 4817/84, mass n 436732; (Conf 108/84, mass n 432367; (Conf 1797/83, mass n 426650).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)