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Sez. U, Sentenza n. 17466 del 28/07/2009 (Rv. 609178 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Lavoro pubblico privatizzato - Comparto scuola - Personale docente - Graduatorie permanenti - Controversie relative al collocamento in graduatoria - Posizione di diritto soggettivo - Giurisdizione dell'A.G.O. - Sussistenza - Fondamento - Giurisdizione amministrativa - Esclusione - Fondamento - Principio di diritto espresso nell'interesse della legge.
Stato
decisa il 2009-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609178-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

In materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola e con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento nella graduatoria, con precedenza rispetto ad altro docente, ai sensi degli artt. 401 e 522 del d.lgs n. 297 del 1994 e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione. Non possono configurarsi, infatti, né l'inerenza a procedure concorsuali (art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001), per l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto, di un atto di approvazione finale che individui i vincitori - trattandosi piuttosto dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti (anche derivanti da partecipazione a concorsi) in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili -, né altre categorie di attività autoritativa (art. 2, comma 1, dello stesso decreto legislativo) (Principio di diritto espresso nell'interesse della legge, ai sensi dell'art. 363, terzo comma, cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 401, Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 522, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST., Legge 03/05/1999 num. 124 art. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 663 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)