Sez. 1, Ordinanza n. 10775 del 24/04/2025 (Rv. 674513-01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IMPRENDITORE RITIRATO | Art. 10, comma 1, l.fall. - Decreto della corte di appello di accoglimento del reclamo avverso il rigetto dell'istanza di fallimento - Rispetto del termine annuale dalla cancellazione della società - Necessità - Sentenza dichiarativa del fallimento oltre il termine annuale - Irrilevanza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IMPRENDITORE RITIRATO
La regola prevista dall'art. 10, comma 1, l.fall., secondo cui la dichiarazione di fallimento nei confronti di una società insolvente deve intervenire entro l'anno dalla cancellazione della società dal registro delle imprese, è, comunque, rispettata, nel senso previsto dall'art. 22, comma 5, l.fall., ove il decreto della corte di appello che accolga il reclamo avverso il decreto di rigetto
delle domande di fallimento intervenga entro e non oltre il decorso dell'anno dalla cancellazione della società, restando solo in tal caso irrilevante la circostanza che la pronuncia della successiva sentenza dichiarativa di fallimento intervenga oltre il suddetto termine annuale.
Legge Falliment. art. 10 com. 1, Legge Falliment. art. 22 com. 4, Legge Falliment. art. 22 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)