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Sez. 6, Sentenza n. 16175 del 22/06/1989 Ud. (dep. 21/11/1989) Rv. 182616 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - COMUNICAZIONE O AVVISO - AL DIFENSORE - DIRITTO ALL'AVVISO DI DEPOSITO DELLA SENTENZA - EFFETTIVO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE DURANTE IL DIBATTIMENTO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1989-06-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/182616-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - COMUNICAZIONE O AVVISO - AL DIFENSORE - DIRITTO ALL'AVVISO DI DEPOSITO DELLA SENTENZA - EFFETTIVO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE DURANTE IL DIBATTIMENTO - NECESSITÀ.*

Condizione indispensabile del diritto all'avviso di deposito della sentenza è l'effettivo svolgimento dell'attività professionale durante il dibattimento, mentre nessuna comunicazione spetta al patrocinante di fiducia che non sia comparso all'udienza dibattimentale conclusiva. (Conf mass n 167848).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)