Sez. L, Sentenza n. 5253 del 14/11/1978 (Rv. 395025 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - AMMISSIONE DELLA PROVA - IN GENERE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA - GIUDIZIO DI IRRILEVANZA ED INCONCLUDENZA DELLA PROVA OFFERTA - DESUNZIONE IMPLICITA - AMMISSIBILITA.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - AMMISSIONE DELLA PROVA - IN GENERE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA - GIUDIZIO DI IRRILEVANZA ED INCONCLUDENZA DELLA PROVA OFFERTA - DESUNZIONE IMPLICITA - AMMISSIBILITA.*
L'ammissione delle prove e rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e si sottrae a censura in Sede di legittimita se sorretta da congrua ed adeguata motivazione da cui emergano le ragioni della decisione adottata, in base alle quali si dimostra superfluo l'esperimento di quei mezzi istruttori perche irrilevanti ai fini della decisione. Il giudizio negativo sulla Rilevanza e concludenza della prova offerta, peraltro, non necessita di una specifica ed espressa motivazione potendo la stessa desumersi implicitamente dalla motivazione adottata dallo stesso giudice a sostegno della sua decisione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)