Sez. 1, Sentenza n. 1488 del 13/05/1968 (Rv. 333148 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - IN GENERE - GIUDIZIO DI ESTIMAZIONE SEMPLICE - GIUDIZIO DI ESTIMAZIONE COMPLESSA - NOZIONE - FATTISPECIE.*
TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - IN GENERE - GIUDIZIO DI ESTIMAZIONE SEMPLICE - GIUDIZIO DI ESTIMAZIONE COMPLESSA - NOZIONE - FATTISPECIE.*
Si ha giudizio di estimazione semplice, devoluto alla cognizione esclusiva delle commissioni tributarie, quando, ai fini dell'accertamento della sussistenza, dell'entita, della natura e della causa del reddito tassabile, l'indagine prescinde da qualsiasi problema di diritto ed e limitata soltanto alla valutazione discrezionale di quei dati ed elementi di mero fatto che costituiscono il presupposto della imposizione fiscale, mentre si ha giudizio di estimazione complessa, devoluto alla cognizione del giudice ordinario, quando l'accertamento involge l'esame e la risoluzione di questioni di solo diritto, o di diritto e di fatto insieme, come nel caso in cui, per stabilire la sussistenza, la natura e la causa del reddito onde legittimare l'imposizione del tributo, e necessario fare ricorso a criteri o principi giuridici, ovvero esaminare e risolvere problemi attinenti all'interpretazione di una legge, di un regolamento o persino di un negozio giuridico. (nella specie e stata ritenuta questione di estimazione semplice quella diretta ad accertare, ai fini del presupposto dell'imposta di RM, se il contribuente, avesse svolto attivita commerciale in proprio, o avesse agito quale socio di una societa di fatto ed, eventualmente, quale commissionario). (Conf. Sulla prima parte, 982-68, massima n.332374).*
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 22 CORTE COST., Legge 24/08/1877 num. 4021 art. 8, Legge 24/08/1877 num. 4021 art. 53 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)