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Sez. 4, Sentenza n. 39726 del 27/09/2023 Cc. (dep. 02/10/2023) Rv. 285069 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE | Condotta ostativa dell'interessato - Dolo o colpa grave - Criteri di valutazione - Autonomia rispetto all'accertamento di merito - Limiti.
Stato
decisa il 2023-09-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285069-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice, per stabilire la sussistenza di un comportamento processuale o extraprocessuale ostativo al riconoscimento del beneficio, è tenuto a valutare "ex ante", secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo da quello del processo di merito, tutti gli elementi probatori disponibili, atti a dimostrare che la condotta sia stata il presupposto che abbia ingenerato, seppur in presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale. (In motivazione, la Corte ha precisato che non può ricorrere ipotesi di condotta ostativa al riconoscimento del beneficio nel caso in cui si accerti, sulla base di "precisi elementi" già a disposizione del giudice della cautela e per effetto della sola diversa valutazione di essi, che difettavano "ab origine" le condizioni per la sussistenza del reato).(Vedi: Sez. U. n.43 del 13/12/1995, dep. 1996, Rv. 203636-01).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)