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Sez. 6, Sentenza n. 10830 del 06/05/1987 Ud. (dep. 16/10/1987) Rv. 176846 - 01

STUPEFACENTI - DETENZIONE - MODICA QUANTITÀ - NOZIONE - POTENZIALITÀ TOSSICA DELLA "MISCELA" CONFEZIONATA O DA CONFEZIONARE - VALUTAZIONE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1987-05-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/176846-01

STUPEFACENTI - DETENZIONE - MODICA QUANTITÀ - NOZIONE - POTENZIALITÀ TOSSICA DELLA "MISCELA" CONFEZIONATA O DA CONFEZIONARE - VALUTAZIONE - NECESSITÀ.*

Per stabilire il concetto di modica quantità di sostanza stupefacente, occorre aver riguardo non soltanto alla percentuale di principio attivo contenuto nella droga, ma anche alla potenzialità tossica della "miscela", confezionata o da confezionare, in cui anche sostanze prive di Azione stupefacente autonoma possono dare un contributo di "incremento" stupefacente, così da consentire una maggiorazione delle dosi confezionabili. (V 170683).*

Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)