Sez. 2, Sentenza n. 283 del 29/01/1973 (Rv. 362158 - 01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - RIPARTIZIONE TRA ATTORE E CONVENUTO.*
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - RIPARTIZIONE TRA ATTORE E CONVENUTO.*
Ciascuna delle parti ha l'Onere di provare i fatti che allega e dai quali pretende che derivino conseguenze giuridiche a suo favore; e, se l'attore deve provare i fatti posti a fondamento delle sue domande, il convenuto, qualora eccepisca l'inefficacia di tali fatti ovvero la modificazione ed Estinzione del diritto dedotto dall'attore, deve a sua volta provare le circostanze di fatto sulle quali si fonda la sua eccezione. (Conf 1434/70, mass n 347237).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)