diritto.io

Sez. L - , Sentenza n. 7581 del 27/03/2018 (Rv. 647659 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Procedimento disciplinare - Contestazione di addebiti al lavoratore - Documentazione aziendale relativa ai fatti contestati - Obbligo per il datore di lavoro di messa a disposizione - Sussistenza - Limiti - Comprensibilità dell'addebito - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2018-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647659-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

In tema di procedimento disciplinare, il datore di lavoro, pur non essendovi obbligato dall'art. 7 st. lav., è tenuto a offrire in consultazione al lavoratore incolpato i documenti aziendali laddove l'esame degli stessi sia necessario al fine di consentirgli un'adeguata difesa, in base ai princìpi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, indipendentemente dalla comprensibilità dell'addebito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)