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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26072 del 15/10/2019 (Rv. 655819 - 02)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Giudizi di responsabilità civile promossi contro lo Stato - Condotta ascritta a magistrati amministrativi - Competenza quando risultino coinvolti giudici appartenenti ad uffici giudiziari diversi - Art. 11 c.p.p. - Applicabilità - Uffici giudiziari aventi competenza nazionale - Conseguenze - Giudici appartenenti a sezioni distaccate - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2019-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655819-02

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE

Nei giudizi di responsabilità civile promossi contro lo Stato, in base alla legge n. 117 del 1988, quando più giudici, dei Tribunali Amministrativi Regionali e del Consiglio di Stato, cooperino a fatti dolosi o colposi anche diversi nell'ambito della stessa vicenda giudiziaria, la causa è necessariamente unitaria e la competenza per territorio deve essere attribuita per tutti secondo il criterio di cui all'art. 11 c.p.p., richiamato dall'art. 4, comma 1, della suddetta legge; qualora, invece, tali giudizi abbiano ad oggetto solo i comportamenti, atti o provvedimenti dei magistrati del Consiglio di Stato, quale ufficio a competenza nazionale, non si applica lo spostamento di competenza previsto dal menzionato art. 11 c.p.p. e, pertanto, la competenza per territorio è attribuita ai sensi dell'art. 25 c.p.c. secondo la regola del "forum commissi delicti", sicché spetta in ogni caso al Tribunale di Roma, quale foro del luogo in cui è sorta l'obbligazione. A tale ultimo fine i giudici di sezione distaccata del T.A.R. devono ritenersi appartenenti all'unitario ufficio della sede centrale, poiché il rapporto con la sezione distaccata non dà luogo a questione di competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 11 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 2 CORTE COST., Legge 13/04/1988 num. 117 art. 4 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)