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Sez. 5, Sentenza n. 7080 del 14/04/2004 (Rv. 572064 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - SPIRITI - IN GENERE | Riordino in forza delle direttive CEE nn. 83 e 84 del 1992 - DL n. 513 del 1992 e seguenti - Abolizione del sistema degli abbuoni - Efficacia - Per il futuro - Affermazione - Applicabilità agli alcoli invecchiati prima del 1971 e commercializzati dal 1993 - Esclusione - Compatibilità con il diritto comunitario - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572064-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - SPIRITI - IN GENERE

In tema di disciplina fiscale sugli alcolici, le disposizione emanate in attuazione delle direttive CEE 19 ottobre 1992, n. 83 (relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli alcoli e le bevande alcoliche) e 19 ottobre 1992, n. 84 (relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli alcoli e le bevande alcoliche), e cioè l'art. 25 DL n. 513 del 1992 (applicabile <ratione temporis>), non convertito, ma il cui contenuto è stato reiterato con altri DD.LL. fino a quello n. 331 del 1993, convertito nella L. n. 427 del 1993 (i cui effetti sono stati salvaguardati con apposita disposizione), che hanno riordinato la normativa sulle accise sugli spiriti ed hanno abrogato il sistema degli abbuoni stabilito, in misura percentuale differenziata in relazione al numero di anni di invecchiamento, dall'art. 7 del DL n. 142 del 1950, convertito nella L. n. 331 del 1950, ed espressamente mantenuto in vigore dall'art. 1 DL n. 854 del 1971, convertito nella L. n. 1039 del 1971, non ostano all'applicazione di tali abbuoni sui beni prodotti prima del 1971, anche se loro immissione al consumo e la conseguente riscossione dell'imposta si sia verificata dopo il 1993, atteso che la normativa comunitaria non può incidere su un effetto giuridico già verificatosi in precedenza, perché riferibile ad una fase autonoma di una più ampia fattispecie a formazione progressiva, e poiché, in linea di principio, come qualsiasi altra normativa fiscale, anche tali direttive comunitarie valgono soltanto per l'avvenire,.

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 19/10/1992 num. 83, Direttive del Consiglio CEE 19/10/1992 num. 84, Decreto Legge 18/04/1950 num. 142 art. 7, Legge 16/06/1950 num. 331, Decreto Legge 25/10/1971 num. 854, Legge 06/12/1971 num. 1039, Decreto Legge 31/12/1992 num. 513 art. 25, Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 25, Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)