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Sez. 3 - , Sentenza n. 29469 del 23/12/2020 (Rv. 660087 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - LIBERTÀ (DIRITTI DI) - PROFESSIONE DI FEDE RELIGIOSA | Testimone di Geova - Diritto a rifiutare l’emotrasfusione - Consenso al trattamento che abbia reso necessaria la trasfusione - Irrilevanza - Dissenso formulato prima del detto trattamento - Efficacia - Limiti.
Stato
decisa il 2020-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660087-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - LIBERTÀ (DIRITTI DI) - PROFESSIONE DI FEDE RELIGIOSA

Il Testimone di Geova, che fa valere il diritto di autodeterminazione in materia di trattamento sanitario a tutela della libertà di professare la propria fede religiosa, ha il diritto di rifiutare l'emotrasfusione pur avendo prestato il consenso al diverso trattamento che abbia successivamente richiesto la trasfusione, anche con dichiarazione formulata prima del trattamento medesimo, purché dalla stessa emerga in modo inequivoco la volontà di impedire la trasfusione anche in ipotesi di pericolo di vita.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 13, Costituzione art. 32, Legge 22/12/2017 num. 219 art. 1, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 33, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 9, Cod. Civ. art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)