Interpretazione dell'articolo 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, recante norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini
Testo in vigore al
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. La formula "intera proprieta'" contenuta nel primo comma dell'articolo 4 della legge 21 ottobre 1950, numero 841, deve interpretarsi nel senso di proprieta' di tutti i beni terrieri situati in qualunque parte del territorio della Repubblica italiana.
La presente legge, munita di sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data ad Arpy di Morgex, addi' 16 agosto 1952
EINAUDI
DE GASPERI - FANFANI - ZOLI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI