Sez. 1, Sentenza n. 11520 del 24/04/1986 Ud. (dep. 23/10/1986) Rv. 174065 - 01
NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI L'IMPUTATO O LA DIFESA - ATTI PRELIMINARI E CITAZIONI IN GIUDIZIO - NOMINA DI UN DIFENSORE DI FIDUCIA DOPO LA REGOLARE NOTIFICA DEL DECRETO DI CITAZIONE E DELL'AVVISO DELLA DATA DEL DIBATTIMENTO AL DIFENSORE D'UFFICIO - NUOVE NOTIFICAZIONI - OMISSIONE - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI L'IMPUTATO O LA DIFESA - ATTI PRELIMINARI E CITAZIONI IN GIUDIZIO - NOMINA DI UN DIFENSORE DI FIDUCIA DOPO LA REGOLARE NOTIFICA DEL DECRETO DI CITAZIONE E DELL'AVVISO DELLA DATA DEL DIBATTIMENTO AL DIFENSORE D'UFFICIO - NUOVE NOTIFICAZIONI - OMISSIONE - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
In tema di notificazioni al difensore, gli avvisi e le comunicazioni, compresi quelli concernenti la data del dibattimento, debbono essere fatti al difensore che nel dato momento processuale rivesta tale qualità. Ne consegue che l'eventuale nomina di un difensore di fiducia (o l'eventuale sostituzione del difensore) dopo la regolare notifica del decreto di citazione a giudizio e dopo che al difensore d'ufficio sia stato dato l'avviso della data fissata per il dibattimento, non comporta l'Onere per l'ufficiale giudiziario procedente di una nuova notificazione né tale omissione può costituire la nullità prevista dall'art. 185 n. 3 cod. proc. pen. in relazione all'art. 408 stesso codice.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 410
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)