Sez. U, Sentenza n. 3075 del 11/04/1990 (Rv. 466618 - 01)
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE - INDENNITÀ PER MIGLIORIE - CONTROVERSIE RELATIVE - INDAGINE SULLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - DEVOLUZIONE AD ARBITRI - INAMMISSIBILITÀ.*
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE - INDENNITÀ PER MIGLIORIE - CONTROVERSIE RELATIVE - INDAGINE SULLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - DEVOLUZIONE AD ARBITRI - INAMMISSIBILITÀ.*
Con riguardo alle assegnazioni di terreni di riforma fondiaria, integranti concessioni amministrative di beni pubblici indisponibili, le controversie inerenti al riconoscimento ed alla liquidazione di indennità per migliorie esulano dalla giurisdizione del giudice ordinario, di cui all'art. 5 secondo comma della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, e spettano alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi del primo comma di tale disposizione, con la conseguenziale inammissibilità di compromesso in arbitri (il cui intervento è previsto dall'ordinamento solo in via sostitutiva del giudice ordinario), qualora non si esauriscano in detta questione patrimoniale, ma pongano in discussione Atti e vicende del rapporto concessorio, come nel caso in cui richiedano un'indagine sul verificarsi della risoluzione del rapporto stesso (inclusi i casi di morte o recesso dell'assegnatario, che non ne determinano "ipso iure" l'Estinzione). (Conf 2813/87, mass n 451936).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST., Legge 12/05/1950 num. 230 CORTE COST., Legge 21/10/1950 num. 841 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)