Misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato
Testo in vigore al
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere all'adeguamento retributivo del personale militare, nonche' alla riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 1987;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
1. Gli aumenti annui lordi derivanti dall'applicazione del presente decreto per i militari dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica, sino al grado di tenente colonnello compreso, rispetto allo stipendio base spettante al 31 dicembre 1985, sono cosi' determinati:
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Livello |Dal 1 gennaio 1986 |Dal 1 gennaio 1987 |Dal 1 gennaio 1988
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V | 420.000 | 910.000 | 1.400.000
VI | 510.000 | 1.105.000 | 1.700.000
VI-bis | 555.000 | 1.202.000 | 1.850.000
VII | 600.000 | 1.300.000 | 2.000.000
VIII | 810.000 | 1.755.000 | 2.700.000
VIII-bis | 891.000 | 1.930.500 | 2.970.000
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2. A decorrere dal 1 gennaio 1988, ai militari di cui al comma 1 competono i seguenti stipendi iniziali annui lordi:
1) livello quinto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.200.000 livello sesto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.200.000 livello sesto-bis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.800.000 livello settimo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 8.400.000 livello ottavo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.400.000 livello ottavo-bis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 11.440.000
2-bis. Al maresciallo maggiore aiutante e gradi corrispondenti, e' attribuito il sesto livello-bis all'atto dell'assegnazione della qualifica.
3. Il valore per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatto maturati al 31 dicembre 1986, costituisce la retribuzione individuale di anzianita'. Tale ultima valutazione si effettua con riferimento al trattamento stipendiale previsto dalla legge 20 marzo 1984, n. 34. Per i sottufficiali delle Forze armate che alla data del 1 gennaio 1983 si trovavano nel 1° livello retributivo della carriera di appartenenza, l'inquadramento nel suddetto livello viene effettuato sulla base degli anni di servizio militare comunque prestato antecedentemente alla predetta data.
4. In assenza di nuova normativa, entro il 30 giugno 1989, che dovra' provvedere in materia di salario di anzianita', la retribuzione individuale di anzianita' di cui al comma 3 verra' incrementata, con decorrenza dal 1 gennaio 1989, di una somma corrispondente al valore delle classi o degli scatti secondo il sistema previsto dalla legge 20 marzo 1984, n. 34, e sulla base dei valori tabellari di cui alla legge medesima. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986, i predetti importi competono in ragione del numero dei mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988. Nel caso di transito da un livello inferiore a quello superiore, l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nel grado di provenienza ed in quello di nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988.
5. Le classi o gli scatti maturati nel 1987, ed eventualmente corrisposti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, costituiscono retribuzione di anzianita' per la parte del biennio fino al 31 dicembre 1986; la restante parte viene posta in detrazione degli aumenti disposti dal presente decreto per il 1986.
6. Nei casi di promozione o di nomina del personale indicato al comma 1, che comportino passaggi al livello superiore, successivamente al 31 dicembre 1986, oltre l'importo del livello di nuovo inquadramento compete la retribuzione individuale di anzianita' in godimento alla predetta data, ivi compresi gli scatti gerarchici.
7. In caso di promozione o nomina a grado o qualifica superiore, nell'ambito dello stesso livello retributivo, viene attribuito uno scatto aggiuntivo del 2,50 per cento dello stipendio in godimento da riassorbirsi solo in caso di promozione o di nomina a grado o qualifica che comporta il passaggio al livello retributivo superiore.PERIODO ABROGATO DAL D.L. 11 LUGLIO 1992, N. 333, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 8 AGOSTO 1992, N. 359.
8. A decorrere dal 1 giugno 1987, in attesa di una legge organica di riordino sia per quanto riguarda il trattamento retributivo che le norme di avanzamento per tutto il personale militare, quale parziale omogeneizzazione stipendiale con le Forze militari di polizia, agli ufficiali dei seguenti gradi, che abbiano prestato 15 o 25 anni di servizio dalla nomina a tenente, sono corrisposti gli importi annui lordi a fianco di ciascun grado indicati: ===================================================================== 15 anni 25 anni di servizio di servizio ---------------------------------------------------------------------
a) capitano . . . . . . 2.100.000 4.500.000;
b) maggiore . . . . . . 2.800.000 4.500.000;
c) tenente colonnello . 3.200.000 4.500.000;
d) colonnello . . . . . --- 4.500.000.
===================================================================== Le norme del presente comma si applicano anche ai maggiori ed ai tenenti colonnelli provenienti da carriere e ruoli diversi al compimento del diciannovesimo e del ventinovesimo anno di servizio militare comunque prestato. Ai tenenti e ai capitani provenienti da carriere e ruoli diversi, al compimento del diciannovesimo e ventinovesimo anno di servizio militare comunque prestato e' attribuito un importo annuo lordo rispettivamente di 1.500.000 e 2.000.000 di lire. I predetti importi non sono in alcun caso tra loro cumulabili e si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianita' per gli ufficiali sino al grado di tenente colonnello; per gli ufficiali tenenti colonnelli il rispettivo importo e' riassorbito in caso di promozione al grado superiore; per gli ufficiali colonnelli il rispettivo importo non costituisce base per l'applicazione della progressione economica per classi e scatti ed e' riassorbito in caso di promozione al grado superiore.2
9. A decorrere dal 1 giugno 1987 ai sottufficiali che abbiano compiuto 19 anni di servizio e' attribuito un assegno funzionale annuo lordo pari a lire 1.200.000; detto importo e' elevato a lire 1.800.000 annue lorde al compimento di 29 anni di servizio. I predetti importi non sono cumulabili tra loro, ne' con i benefici di cui al comma 8, e si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianita'.
10. I nuovi importi hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennita' di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, comprese le ritenute in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto, nonche' sulla determinazione degli importi dovuti per indennita' integrativa speciale ed equo indennizzo, con esclusione a tali ultimi due fini degli importi di cui ai commi 3, 7, 8 e 9.
11. Con decorrenza 30 giugno 1988 e' conglobata nello stipendio iniziale del livello o del grado attribuito alla stessa data al personale militare delle Forze armate una quota di indennita' integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde.
12. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennita' integrativa speciale spettante al personale militare delle Forze armate in servizio e' ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.
13. Nei confronti del personale militare delle Forze armate, cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988, la misura dell'indennita' integrativa speciale, spettante ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, ai titolari di pensione diretta, e' ridotta a cura della competente direzione provinciale del Tesoro dell'importo lordo mensile di L. 72.067. Detto importo, nel caso in cui l'indennita' integrativa speciale e' sospesa o non spetta, e' portato in detrazione della pensione dovuta all'interessato.
14. Ai titolari di pensione di riversibilita' aventi causa del personale militare delle Forze armate collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988 o deceduto in attivita' di servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.067 va operata in proporzione dell'aliquota di riversibilita' della pensione spettante, osservando le stesse modalita' di cui al comma 13. Se la pensione di riversibilita' e' attribuita a piu' compartecipi, la predetta riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun compartecipe.
15. Per il personale militare delle Forze armate che cessa dal servizio per raggiunti limiti di eta', ovvero per decesso o per inabilita' assoluta, i nuovi stipendi hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio e nelle misure in vigore alla data dei 1 gennaio 1987 e 1 gennaio 1988, con decorrenza dalle date medesime.
15-bis. Ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati, che cessano dal servizio per eta' o perche' divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perche' deceduti, sono attribuiti, ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell'indennita' di buonuscita, sei scatti calcolati sull'ultimo stipendio, ivi compresi la retribuzione individuale di anzianita' e gli scatti gerarchici, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante. Detto beneficio si estende anche ai sottufficiali provenienti dagli appuntati che cessano dal servizio per gli stessi motivi sopra specificati a condizione che abbiano compiuto trenta anni di servizio effettivamente prestato. Del predetto beneficio non si tiene conto per il calcolo dell'indennita' di ausiliaria di cui all'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212.
15-ter. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2001, N. 83.
15-quater. Al personale militare trattenuto o richiamato che, alla data del 1 gennaio 1985, si sia trovato in prestazione effettiva di servizio senza soluzione di continuita', si applicano i benefici previsti dal comma 9 dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224.
Art. 2
1. A decorrere dal 1 gennaio 1988, a favore di tutti gli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate, con esclusione del personale a cui viene applicato il trattamento previsto dalla legge 1 aprile 1981, n. 121, e' istituita l'indennita' militare forfettaria annua lorda non pensionabile da corrispondere nelle seguenti misure percentuali dello stipendio iniziale tabellare del grado effettivamente rivestito:
2. Per l'anno 1987 la predetta indennita' e' attribuita nella misura del 50 per cento di quella spettante per l'anno 1988. Solo la misura del 22 per cento prevista per i rimanenti sottufficiali decorre, con le stesse modalita', dal 1 ottobre 1987.
2-bis. Con decorrenza 1 dicembre 1987 al personale militare delle Capitanerie di porto e al personale militare destinato presso gli stabilimenti militari di pena di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 10 agosto 1981, n. 475, con esclusione del personale in servizio militare obbligatorio di leva, compete l'indennita' pensionabile prevista dal terzo comma dell'articolo 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, nella misura del 25 per cento. La citata indennita' e' cumulabile con le altre indennita' previste dal presente decreto e dalla legge 23 marzo 1983, n. 78.
Art. 3
1. Le pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato, cessati dal servizio con decorrenze successive al 1 gennaio 1979, sono riliquidate in base agli stipendi derivanti dall'applicazione del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869; della legge 17 aprile 1984, n. 79; del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, nonche' del decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1986, n. 341. Per i dirigenti militari si applica la norma di cui all'articolo 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, come modificato dall'articolo 1 della legge 26 ottobre 1949, n. 915. Le disposizioni previste per i dirigenti civili dello stato dal presente comma si applicano anche ai dirigenti dell'ex Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato cessati dal servizio entro il 31 dicembre 1985.3
2. Il nuovo trattamento di pensione determinato ai sensi del comma 1 decorre dal 1 agosto 1987.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 40 miliardi per l'anno 1987 ed in annue lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-89, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Revisione del trattamento di pensione del personale dirigente collocato a riposo sulla base di un trattamento provvisorio".
4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Al personale militare del Ministero della difesa e della Guardia di finanza e' corrisposto, alla data di cessazione dal servizio e per la durata di sei anni, dai competenti uffici amministrativi interni, all'atto della cessazione stessa, un trattamento provvisorio determinato in relazione ai servizi accertati, da recuperare in sede di liquidazione della pensione definitiva.
6. Il trattamento provvisorio e' esteso anche al coniuge ed agli orfani minorenni del dipendente deceduto in attivita' di servizio o del pensionato deceduto durante il periodo di corresponsione del trattamento provvisorio. Il trattamento provvisorio e' protratto oltre il termine di sei anni ove non sia possibile provvedere, per eccezionali motivi, alla liquidazione del trattamento definitivo entro il sessennio dalla cessazione dal servizio.
6-bis. Gli oneri relativi ai miglioramenti delle pensioni dei segretari generali provinciali e comunali sono a carico della "Cassa pensioni dipendenti enti locali" amministrata dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.
6-ter. I provvedimenti di cessazione dal servizio degli ufficiali e dei sottufficiali sono assoggettati al visto di legittimita' da parte degli organi di controllo in via successiva.
6-quater. La direzione provinciale del Tesoro e gli enti amministrativi interni delle singole amministrazioni sono autorizzati a corrispondere, in attesa del perfezionamento dei decreti attributivi della riliquidazione delle pensioni, acconti in misura del 90 per cento delle competenze spettanti.
Art. 3-bis
1. Per far fronte ad urgenti ed indilazionabili esigenze che comportano eccezionali prestazioni di lavoro da parte del personale civile della Difesa, correlate con i processi di ammodernamento e ristrutturazione dell'amministrazione, il Ministro della difesa e' autorizzato ad attivare il fondo di incentivazione previsto dal combinato disposto dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, e dell'articolo 50 del decreto del presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, attraverso l'utilizzazione dei fondi per compenso per lavoro straordinario per la somma di lire 13 miliardi per il 1987.
2. Tale fondo sara' incrementato a lire 53 miliardi per il 1988.
3. Sul fondo di cui ai commi 1 e 2 gravano anche i compensi da corrispondere al personale dirigente e dei ruoli ad esaurimento per le esigenze di cui ai commi medesimi.
4. Le modalita' di attribuzione e ripartizione del fondo di cui al comma 1 sono determinate, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale, con decreto del Ministro della difesa, tenendo conto delle professionalita' e delle particolari condizioni di impiego, di disagio e di rischio del personale.
5. All'onere di lire 13 miliardi per il 1987 e di lire 53 miliardi per il 1988, derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede, per l'anno 1987, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nel capitolo 1602 dello stato di previsione del Ministero della difesa per il medesimo anno, e, per l'anno 1988, mediante utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno degli stanziamenti iscritti al capitolo 4001 dello stato di previsione del Ministero della difesa.
Art. 4
1. Ai fini della corresponsione dei benefici economici derivanti dall'applicazione del presente decreto e dall'applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, e 18 maggio 1987, n. 269, si applica l'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
Art. 5
1. All'onere di lire 276,909 miliardi - esclusi quello di lire 40 miliardi di cui all'articolo 3, e quello di lire 291 milioni di cui al comma 3 del presente articolo limitatamente al personale militare delle Capitanerie di porto - derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno 1987, al netto delle somme dovute a titolo di anzianita' ed ivi compreso l'onere relativo all'anno 1986, si provvede, quanto a lire 15 miliardi, a lire 112 miliardi ed a lire 16 miliardi, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli 5957, 6868 e 6869 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987; quanto a lire 73,909 miliardi, mediante corrispondente riduzione di lire 22.009 miliardi, 4 miliardi, 4,9 miliardi, 2 miliardi, 34 miliardi e 7 miliardi degli stanziamenti iscritti ai capitoli, rispettivamente, 1168, 2806, 2807, 3003, 4001 e 4600 dello stato di previsione del Ministero della difesa per lo stesso anno; e, quanto a lire 60 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, utilizzando la quota per il 1987 dei seguenti accantonamenti: "Istituzione del ruolo del personale delle segreterie delle commissioni tributarie" per lire 23 miliardi; "Nuove norme sull'ordinamento penitenziario militare e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta' derivante dalla legge penale di pace" per lire 4 miliardi; "Riordinamento dell'osservatorio geofisico di Trieste" per lire 4 miliardi; "Aumento delle dotazioni organiche del personale operaio del Corpo della guardia di finanza" per lire 4 miliardi; "Amministratori giudiziari di beni sequestrati in applicazione della normativa antimafia" per lire 4 miliardi; "Incentivi per il lavoro penitenziario" per lire 8 miliardi; "Abrogazione della ritenuta dei tre decimi della mercede dei detenuti. Riordinamento delle competenze dei consigli di aiuto sociale e della cassa delle ammende" per lire 11 miliardi e "Rivalutazione delle indennita' di imbarco e di navigazione di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 631, spettanti alle Forze di polizia" per lire 2 miliardi.
2. All'onere di lire 394 miliardi - esclusi quello di lire 100 miliardi di cui all'articolo 3 e quello di lire 3,7 miliardi di cui al comma 3 del presente articolo limitatamente al personale militare delle Capitanerie di porto - derivante dall'applicazione del presente decreto per ciascuno degli anni 1988 e 1989, al netto delle somme dovute a titolo di anzianita', si provvede, quanto a lire 53 miliardi ed a lire 17 miliardi, mediante utilizzo di quota parte delle proiezioni per i medesimi anni degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli 6868 e 6869 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987; quanto a lire 132 miliardi, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni degli stanziamenti iscritti al capitolo 1168, per lire 47,1 miliardi, ai capitoli 2104 e 2107, per lire 20 miliardi ciascuno, al capitolo 2807, per lire 10 miliardi, al capitolo 4001, per lire 35,9 miliardi, dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1987 e, quanto a lire 192 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, utilizzando le quote per il 1988 e il 1989 dei seguenti accantonamenti: "Onere per prepensionamenti nel settore dei pubblici trasporti e ferrovie dello Stato" per lire 37 miliardi; "Interventi finalizzati alla ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto (rifinanziamento legge n. 404 del 1985)" per lire 40 miliardi; "Interventi urgenti per autoservizi pubblici di linea di competenza statale" per lire 25 miliardi e "Misure di sostegno delle associazioni ed enti con finalita' di interesse collettivo" per lire 90 miliardi.
3. All'onere di lire 300 milioni per il 1987 derivante dall'applicazione del comma 2-bis dell'articolo 2 si provvede, quanto a lire 291 milioni e quanto a lire 9 milioni, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, al capitolo 2001 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per il 1987 ed al capitolo 1168 dello stato di previsione del Ministero della difesa per il 1987; all'onere di lire 3,8 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989 si provvede, quanto a lire 3,7 miliardi e quanto a lire 100 milioni, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni degli stanziamenti rispettivamente iscritti agli stessi capitoli.
4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 14 NOVEMBRE 1987, N. 468.
Art. 7
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 16 settembre 1987
COSSIGA
GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri
ZANONE, Ministro della difesa
COLOMBO, Ministro del bilancio e della programmazione economica
AMATO, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 settembre 1987
Atti di Governo, registro n. 69, foglio n. 22