Sez. U - , Ordinanza n. 18374 del 27/06/2023 (Rv. 668211 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | Concessione di pubblici servizi - Giurisdizione del giudice ordinario per indennità, canoni e corrispettivi - Estensione anche alla penale per inadempimento - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
In tema di concessione di pubblici servizi, la giurisdizione del giudice ordinario, riguardante le indennità, i canoni e altri corrispettivi nella fase esecutiva del contratto di concessione, si estende anche alle conseguenze risarcitorie, ivi comprese quelle afferenti all'applicazione di penali previste per l'inadempimento del concessionario di pubblico servizio, costituendo esse manifestazione di un rapporto obbligatorio di carattere paritario, non sussumibile nelle attività di vigilanza e controllo nei confronti del gestore menzionate dall'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario in un caso in cui la Regione Sicilia, opponendosi al decreto ingiuntivo ottenuto, a titolo di revisione annuale del corrispettivo, da una società di gestione del collegamento marittimo con le isole Eolie, aveva proposto domanda riconvenzionale volta ad ottenere la compensazione del credito azionato in via monitoria con il maggior credito da essa vantato a titolo di applicazione di penale per l'utilizzo di imbarcazioni prive delle caratteristiche pattuite).
Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. C CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)