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Sez. 3, Ordinanza n. 10511 del 22/04/2025 (Rv. 674651-01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - REGRESSO | Domanda di regresso verso più condebitori solidali - Accoglimento nei confronti di uno solo di essi "per l'intero" - Impugnazione della statuizione di rigetto emessa in favore dell'altro - Effetti ex art. 336 c.p.c. sulla statuizione di accoglimento quale parte dipendente dalla decisione impugnata - Configurabilità. RESPONSABILITA' CIVILE - SOLIDARIETA' - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2025-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674651-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - REGRESSO

In presenza di una domanda di regresso avanzata verso più condebitori solidali, la statuizione di accoglimento nei confronti di uno solo di essi "per l'intero" implica il rigetto della stessa domanda proposta contro gli altri, sicché l'accoglimento dell'impugnazione volta a censurare tale rigetto, postulando l'erroneità del riconoscimento del diritto in via esclusiva e totalitaria, produce effetto, ex art. 336 c.p.c., sulla statuizione di accoglimento quale parte dipendente dalla decisione impugnata.

Cod. Civ. art. 1299, Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)