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REGOLAMENTO (CEE) N. 1430/79 DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 1979 relativo al rimborso o alla sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione

Testo in vigore al

Art. 17

Quando le merci si trovano in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stati presi in considerazione i relativi diritti all'importazione o all'esportazione, l'ufficio doganale presso cui deve essere presentata la domanda di rimborso o di sgravio dei diritti, e le condizioni alle quali gli Stati membri interessati si prestano assistenza per il seguito da dare alla domanda, sono definiti secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

Art. 18

In tutti i casi, le autorità competenti per deliberare sulle domande di rimborso o di sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione sono quelle dello Stato membro in cui detti diritti sono stati contabilizzati.

Titolo IV. Disposizioni finali

Art. 20

Si procede al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione alle condizioni previste dal presente regolamento soltanto se l'importo del rimborso o dello sgravio supera le 10 unità di conto europee.

Tuttavia nei casi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, gli Stati membri possono dar seguito a una domanda di rimborso o di sgravio riguardante una somma inferiore a detto importo.

Art. 21

1.

Quando le circostanze lo consentono, la riesportazione delle merci cui è subordinata, ai sensi del presente regolamento, la concessione del rimborso o dello sgravio dei diritti all'importazione può essere sostituita, con l'autorizzazione delle competenti autorità ed alle stesse condizioni, dal loro deposito in magazzini doganali o in zona franca.

L'autorizzazione può tuttavia essere concessa soltanto se in precedenza si è deliberato favorevolmente sulla richiesta di rimborso o di sgravio dei diritti all'importazione.

Le autorità competenti prendono tutte le disposizioni utili affinchù le merci depositare in magazzino doganale o in zona franco possono essere successivamente riconosciute come merci che non soddisfano alle condizioni di cui agli articoli 9 e 10 del trattato.

2. Quando si applica il paragrafo 1, sono applicabili, mutatis mutandis, l'articolo 6, paragrafi 2 e 3, l'articolo 11, paragrafi 3 e 4, e l'articolo 17.

Art. 22

1. Le merci che nel quadro della politica agricola comune sono immesse in libera pratica corredate di un certificato di importazione o di un certificato di prefissazione, sono ammesse al beneficio degli articoli 3, 5 e 10 purchù si comprovi, in modo soddisfacente per le autorità di cui all'articolo 16, che le autorità competenti hanno preso le misure necessarie per annullare gli effetti dell'operazione di immissione in libera pratica il certificato che accompagna tale operazioni d'importazione.

2. Il paragrafo 1 è applicabile anche in caso di riesportazione, di deposito in magazzino doganale o in zona franca, o di distruzione delle merci, in conformità dell'articolo 13.

Art. 23

Quando un importo compensativo monetario è stato riscosso o accordato dallo Stato membro nel quale sono state compiute le formalità doganali relative all'importazione di prodotti agricoli o di merci risultanti dalla loro trasformazione, gli articoli 3, 5 e 10 sono applicabili soltanto laddove in detto Stato membro siano state compiute le formalità doganali relative all'esportazione di detti prodotti o di dette merci.

Art. 24

Una volta avvenuto il rimborso o lo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione in applicazione del presente regolamento, gli Stati membri procedono a un nuovo accertamento in riduzione delle risorse proprie corrispondenti ai sensi del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2891/77.

Art. 25

1. Il comitato delle franchigie doganali, previsto dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1798/75, può prendere in esame ogni problema relativo all'applicazione del presente regolamento che sia sollevato dal presidente, di sua propria iniziativa, oppure a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Le disposizioni necessarie per l'applicazione degli articoli 2, 3, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 16, 17 e 22 del presente regolamento vengono adottate in base alla procedura definita all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 1798/75.

Art. 26

Il presente regolamento non fa ostacolo al mantenimento da parte della Danimarca del regime dell ' «handelstoldgodtgoerelse» sino alla sostituzione di questo regime con quello del deposito in dogana, comunque non oltre il 31 dicembre 1982.

Art. 27

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 2 luglio 1979. Per il Consiglio Il Presidente M. O'KENNEDY