Sez. L, Sentenza n. 2692 del 11/02/2015 (Rv. 634613 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Uso di espressioni offensive da parte del lavoratore - Artt. 9 e 10 del c.c.n.l. per i dipendenti dell'industria metalmeccanica privata del 15 ottobre 2009 - Insubordinazione lieve o grave - Qualificazione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
In materia di licenziamento disciplinare, soggetto al rito speciale di cui alla legge n. 92 del 2012, l'uso di parole offensive e volgari da parte di un lavoratore nei confronti del diretto superiore, senza contestazione dei poteri dello stesso e senza rifiuto della prestazione lavorativa, costituisce, ai sensi dell'art. 9 del c.c.n.l. per i dipendenti dell'industria metalmeccanica privata del 15 ottobre 2009, insubordinazione lieve, tenuto conto della parificazione, ai sensi dell'art. 10 lettera B del medesimo contratto collettivo, dell'insubordinazione grave, giustificativa del licenziamento, a fattispecie di reato accertate in sede penale, quali il furto e il danneggiamento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Contr. Coll. 15/10/2009 art. 9, Contr. Coll. 15/10/2009 art. 10, Legge 28/06/2012 num. 92 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)