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Sez. 1, Sentenza n. 1031 del 17/06/1966 Ud. (dep. 09/12/1966) Rv. 102955 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - CIRCOSTANZE - PENA - APPLICAZIONE DI CIRCOSTANZE ATTENUANTI E DETERMINAZIONE DELLA PENA - AUTONOMIA DEI PUNTI DELLA DECISIONE - RIDUZIONE DELLE PENE IN DIFETTO DI MOTIVO SPECIFICO - ILLEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1966-06-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/102955-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - CIRCOSTANZE - PENA - APPLICAZIONE DI CIRCOSTANZE ATTENUANTI E DETERMINAZIONE DELLA PENA - AUTONOMIA DEI PUNTI DELLA DECISIONE - RIDUZIONE DELLE PENE IN DIFETTO DI MOTIVO SPECIFICO - ILLEGITTIMITA.*

Il concorso di circostanze attenuanti e la Determinazione della pena costituiscono punti diversi della decisione, per cui devono essere proposti in subordine motivi specifici di appello in rapporto alla Determinazione della pena per l'ipotesi di conferma della decisione appellata in ordine al concorso di attenuanti. Esorbita, pertanto, dai limiti dei poteri di cognizione determinati dall'art 515 cod proc pen il giudice di appello che, in Mancanza di motivo specifico al riguardo, riduca la pena, qualora escluda la richiesta attenuante, oppure l'aumenti, violando altresi il divieto della reformatio in peius, ove confermi il concorso dell'attenuante.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)