Sez. 1, Sentenza n. 17673 del 02/09/2004 (Rv. 576628 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESTINZIONE DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE - PER VOLONTÀ DELLA P.A. | Art. 345 legge n. 2248 del 1865, all. F - Indennità in favore dell'appaltatore - Presupposti e condizioni - Annullamento dell'aggiudicazione dell'appalto ad opera del giudice amministrativo - Applicabilità del regime indennitario previsto dalla citata disposizione - Esclusione.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESTINZIONE DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE - PER VOLONTÀ DELLA P.A.
In tema di appalto di opere pubbliche, la speciale indennità in favore dell'appaltatore prevista dall'art. 345 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, si applica in caso di recesso dell'ente appaltante, per cui presuppone l'esistenza di un contratto di appalto valido ed operante; il diritto a tale indennità, pertanto, non sorge allorché l'aggiudicazione del contratto di appalto sia stata annullata dal giudice amministrativo, stante il carattere retroattivo dell'annullamento, che importa che l'appalto debba considerarsi come mai venuto ad esistenza.
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)