Nuove norme per il servizio di leva
Testo in vigore al
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. La durata della ferma di leva per l'Esercito, la Marina militare e l'Aeronautica militare e' di dodici mesi.
2. La ferma di leva comprende un periodo di addestramento ed uno di attivita' operativa.
3. Per coloro che conseguono, a domanda, la nomina ad ufficiale di complemento, la durata della ferma di leva e' di quindici mesi.
Art. 2
1. La chiamata delle classi alla leva e' fissata all'anno in cui i giovani che vi appartengono compiono il diciottesimo anno di eta'.
2. L'inizio delle operazioni di leva puo' essere anticipato in modo da rendere possibile l'applicazione del secondo e penultimo comma del successivo articolo 3.
3. Quando contingenze straordinarie lo esigano, le classi possono essere chiamate alla leva anche prima dei termini suddetti.
Art. 3
1. La chiamata alle armi ha luogo, per ordine del Ministro per la difesa, nell'anno in cui i giovani arruolati compiono il diciannovesimo anno di eta'.
2. E' pero' in facolta' del Ministro per la difesa di anticipare o ritardare di un anno la chiamata stessa, quando speciali circostanze lo esigano.
3. Inoltre e' in facolta' del Ministro per la difesa di chiamare alle armi le classi per contingenti o scaglioni.
4. In contingenze straordinarie, i giovani arruolati possono essere chiamati alle armi anche prima dei termini suddetti.
5. L'eta' minima per chiedere di adempiere anticipatamente gli obblighi di leva, ai sensi della legge 31 marzo 1966, n. 259, e' fissata al compimento del diciassettesimo anno di eta'.
Art. 4
1. Sono soggetti alla leva per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) della Marina militare i giovani in possesso dei seguenti requisiti:
2. 1-a) siano stati o siano iscritti tra il personale marittimo e della navigazione interna in base al codice della navigazione;
3. 1-b) abbiano svolto o svolgano attivita' lavorativa nell'ambito del demanio marittimo quali titolari o dipendenti di imprese concessionarie di beni demaniali marittimi o di servizi portuali o di operazioni portuali o, comunque, soggetti alla vigilanza dei comandanti di porto - ai sensi dell'articolo 68 del codice della navigazione - nell'esplicazione delle loro attivita';
4. 1-c) siano stati o siano iscritti a societa' o enti di sport nautici o di pesca subacquea;
2) abbiano appartenuto o appartengano a personale di qualsiasi categoria in servizio negli arsenali, nei cantieri e negli stabilimenti di lavoro e negli uffici di qualsiasi genere della Marina militare;
3) siano stati o siano dipendenti da ditte che provvedono:
a) alla costruzione, allestimento, arredamento e riparazione di navi e galleggianti di qualsiasi tipo;
b) agli armamenti navali militari;
c) alla costruzione, riparazione o fornitura di caldaie, macchinari e in genere di materiale per l'allestimento od arredamento delle navi e galleggianti di qualsiasi tipo;
4) siano stati o siano dipendenti da stabilimenti meccanici o industriali compresi nelle citta' o paesi costieri la cui produzione sia di preminente interesse marinaresco;
5) abbiano lavorato o lavorino in tonnare o altri impianti di pesca fissi a terra, ovvero siano stati o siano dipendenti da industrie che producono materiale ed attrezzature di pesca di qualsiasi tipo;
6) siano arruolati con ferma volontaria nel Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) compresi gli arruolati volontari della guardia di finanza - contingente di mare;
7) siano stati prosciolti dall'arruolamento volontario precedentemente contratto nella Marina militare o nella guardia di finanza - contingente di mare, salvo i casi di proscioglimento di ufficio a seguito di condanna escludente dal servizio militare;
5. 8-a) siano diplomati aspiranti al comando di navi mercantili o aspiranti alla direzione macchine di navi mercantili, navalmeccanici, meccanici o costruttori navali;
6. 8-b) siano stati o siano iscritti a corsi di laurea in ingegneria navale e meccanica, discipline nautiche o scienze economiche e marittime oppure negli istituti tecnici nautici o nelle scuole di avviamento professionale a tipo marinaro;
9) siano stati o siano marinaretti di navi scuole;
10) siano stati o siano allievi di scuole marittime, pescherecce o professionali per la maestranza marittima o di scuole a carattere marinaresco;
11) siano stati o siano iscritti a corsi professionali dell'Associazione nazionale marinai d'Italia;
12) abbiano richiesto o richiedano di prestare servizio militare in Marina;
13) siano iscritti nelle liste dei comuni costieri.
7. L'iscrizione dei giovani di cui al precedente punto 13 nelle note definitive dei soggetti alla leva per l'arruolamento nel CEMM e' disposta in ordine di eta' a partire dai nati il 31 dicembre dell'anno cui si riferisce la classe, fino a raggiungere il numero determinato dal Ministro per la difesa per soddisfare le esigenze della Marina militare.
8. Le operazioni di indagine e di controllo per l'individuazione di tutti coloro che, a norma del presente articolo, sono tenuti a prestare servizio militare di leva in Marina sono affidate, nelle varie giurisdizioni, ai rispettivi comandanti di porto oppure ad ufficiali appositamente designati dal Ministero della difesa.
Art. 5
1. Nelle liste di leva e' apposta, apposita annotazione a fianco dei nominativi dei giovani che, in possesso dei requisiti prescritti dal precedente articolo 4, sono soggetti alla leva per l'arruolamento nel CEMM. Tali giovani sono iscritti nelle note definitive di cui al successivo articolo 13.
Art. 6
1. Sono cancellati dalle note definitive dei giovani soggetti alla leva per l'arruolamento nel CEMM, con conseguente annullamento della relativa annotazione nelle liste di leva, gli iscritti:
1) gia' arruolati nell'Esercito, nell'Aeronautica, nella guardia di finanza - contingente ordinario, nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, o comunque incorporati in altri Corpi il cui servizio sia equiparato, per legge, a quello obbligatorio di leva;
2) specialisti della montagna o soci della Federazione italiana sport invernali, del Club alpino italiano, dell'Alpenverein tesserati da almeno un anno, sempre che sia gli uni che gli altri abbiano svolto specifica attivita' agonistica o professionale nel settore della montagna, comprovata da idonea documentazione, e facciano domanda prima dell'arruolamento al competente ufficio di leva delle capitanerie di porto di prestare servizio nelle truppe alpine e ne siano riconosciuti idonei;
3) in possesso dei titoli preferenziali per l'assegnazione ai contingenti aeronautici di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237;
4) che, all'atto della chiamata alla leva, siano riformati;
5) per i quali sia dimostrato il difetto di requisito per l'assoggettamento alla leva per l'arruolamento nel CEMM, o che comunque non siano ritenuti atti, per ragioni fisiche o professionali, a prestare servizio nella Marina militare;
6) per i quali, per motivi di carattere eccezionale, il Ministro per la difesa determini la cancellazione dalle note definitive.
Art. 7
1. Sono compresi nei ruoli del Corpo equipaggi militari marittimi:
1) gli arruolati volontariamente nel Corpo stesso, prima dell'apertura della leva della loro classe di nascita, compresi gli arruolati volontari nella guardia di finanza - contingente di mare;
2) gli arruolati di leva nel CEMM.
2. Sono cancellati dai ruoli dell'Esercito e trasferiti nei ruoli del CEMM:
1) gli iscritti ai corsi di laurea ed i laureati in ingegneria navale e meccanica; i reiscritti ai corsi di laurea in ingegneria navale e meccanica provenienti da altri corsi di laurea; gli iscritti ai corsi di laurea ed i laureati in discipline nautiche o scienze economiche e marittime presso l'Istituto superiore navale di Napoli, che risultino gia' arruolati di leva senza avere ancora prestato servizio di leva alle armi. I rettori delle universita' e il direttore dell'istituto predetto debbono fornire, sessione per sessione, alla Marina militare, su richiesta delle capitanerie di porto, i nomi e le generalita' dei giovani iscritti ai corsi delle facolta' sopraindicate;
2) coloro i quali, dopo il concorso alla leva per l'arruolamento nell'Esercito o nell'Aeronautica, ottengono di prestare servizio nella Marina o nella guardia di finanza - contingente di mare, ovvero conseguono il requisito di cui al titolo 1-a) del precedente articolo 4.
3. Sono cancellati dai ruoli del CEMM e trasferiti nei ruoli delle forze armate dello Stato:
1) gli arruolati di leva che, pur essendo riconosciuti idonei, non sono ritenuti atti, per ragioni fisiche o professionali, a prestare servizio nella Marina militare; essi sono trasferiti nei ruoli dell'Esercito;
2) i militari di leva del CEMM i quali ottengono, ai sensi delle norme previste dall'ordinamento del CEMM e dello stato giuridico dei sottufficiali, il trasferimento nelle altre forze armate per intraprendervi una carriera;
3) i militari di leva del CEMM i quali siano riformati, dopo aver prestato servizio per un periodo inferiore a tre mesi; essi sono trasferiti nei ruoli dell'Esercito;
4) gli arruolati di leva ed i militari in congedo illimitato, eccedenti ai fabbisogni della Marina militare; essi sono trasferiti nei ruoli dell'Esercito;
5) i militari in congedo, forniti di brevetto di pilota civile di secondo e terzo grado, i quali siano trasferiti previo nulla osta del Ministero, nella forza in congedo dell'Aeronautica;
6) i militari in servizio nella guardia di finanza - contingente di mare, che ottengono il passaggio nel contingente ordinario del Corpo; essi sono trasferiti nei ruoli dell'Esercito;
7) i militari in congedo illimitato i quali cessino di avere obbligo di servizio militare marittimo in base alla disposizione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.
Art. 8
1. Il numero, le sedi ed il territorio di competenza dei consigli di leva per l'arruolamento nel CEMM sono quelli stabiliti nella tabella allegata alla presente legge.
2. I consigli di leva sono composti:
a) da un ufficiale superiore del Corpo delle capitanerie di porto, designato dal Ministro della difesa, presidente;
b) da un ufficiale di porto del compartimento marittimo, di grado non inferiore a tenente di vascello, perito selettore attitudinale, membro;
c) da un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente, di grado non inferiore a capitano, perito selettore attitudinale, membro;
d) da un ufficiale del compartimento marittimo, con funzioni di relatore e segretario senza voto.
3. Il consiglio di leva si avvale quale consulente di un ufficiale medico, specializzato in psichiatria o di un laureato o specializzato in psicologia.
4. Il consiglio di leva, assistito da un ufficiale medico della Marina militare quale perito sanitario e da un gruppo di ufficiali periti selettori della stessa forza armata, sulla base di apposite prove ed esami preventivamente stabiliti, accerta il grado di idoneita' somaticofunzionale e psico-attitudinale degli iscritti di leva e predesigna i giovani riconosciuti idonei ed atti a prestare servizio nella Marina militare per le varie categorie, specialita' ed abilitazioni del CEMM. I giovani riconosciuti idonei ma non atti per ragioni fisiche o professionali all'arruolamento nella predetta forza armata, previa selezione effettuata da ufficiali periti selettori dell'Esercito, sono predesignati per le varie armi, servizi e gruppi d'incarichi dell'Esercito.
5. Il numero dei periti selettori e' determinato dal Ministro per la difesa in relazione all'entita' del contingente che ogni consiglio di leva deve esaminare annualmente. La qualifica di perito in materia di selezione attitudinale e' conferita dal Ministro per la difesa agli ufficiali che abbiano superato apposito corso.
6. Le decisioni del consiglio di leva sono prese a maggioranza di voti.
7. Le sedute del consiglio di leva sono pubbliche.
Art. 9
1. Il numero, le sedi ed il territorio di competenza dei consigli di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nella Aeronautica sono quelli stabiliti nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.
2. Tali consigli sono composti:
a) da un commissario di leva, presidente;
b) da due ufficiali in servizio permanente, di grado non inferiore a capitano, periti selettori attitudinali, membri;
c) dal sindaco del comune degli iscritti che debbono presentarsi o da un suo delegato, assistito dal segretario comunale;
d) da un ufficiale con funzioni di relatore e segretario senza voto.
3. Il consiglio di leva si avvale quale consulente di un ufficiale medico specializzato in psichiatria o di un laureato o specializzato in psicologia.
4. In tempo di guerra, o in contingenze straordinarie, il Ministro per la difesa ha facolta' di disporre che la presidenza del consiglio di leva sia assunta da personale non appartenente al ruolo organico dei commissari di leva.
5. Il consiglio, con l'assistenza di un gruppo di periti selettori attitudinali, accerta il grado di idoneita' somatico-funzionale e psico-attitudinale dei giovani allo impiego in incarichi del servizio militare.
6. Fanno parte di detto gruppo di periti ufficiali medici ed ufficiali delle varie armi e dei servizi, nel numero che sara' determinato dal Ministro per la difesa in relazione alla entita' del contingente che ogni consiglio di leva deve annualmente esaminare.
7. Il capo nucleo medico selettore e' il perito sanitario del consiglio di leva.
8. La qualifica di perito in materia di selezione attitudinale e' conferita dal Ministro per la difesa agli ufficiali che abbiano superato apposito corso.
9. Il consiglio di leva decide a maggioranza di voti. A parita' di voti prevale il voto del presidente, salvo che la decisione riguardi l'idoneita' fisica al servizio militare, nel qual caso prevale il voto conforme al parere del perito sanitario. L'intervento di tre membri, compreso tra questi il presidente, rende valide le decisioni.
10. Le sedute dei consigli di leva sono pubbliche e vi partecipa, con funzione consultiva, un ufficiale dei carabinieri.
Art. 10
1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, la lista e' firmata dal capo dell'amministrazione comunale che ne fece l'esame e trasmessa per copia autentica, nei primi dieci giorni del mese di aprile, al capo dell'ufficio di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica competente per territorio, nonche', per i comuni costieri, anche al capo dell'ufficio leva della capitaneria di porto competente per territorio.
Art. 11
1. Dal momento della trasmissione della lista di leva di cui all'articolo precedente sino a quello della verifica di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, il capo dell'amministrazione comunale tiene conto, ai fini degli adempimenti di cui agli articoli 41 dello stesso decreto, del Presidente della Repubblica e 12 della presente legge, di tutte le modifiche relative alla situazione dei singoli iscritti, prende nota di ogni altra variazione cui possa andare soggetta la lista e provvede all'iscrizione degli omessi che si presentino spontaneamente, o vengano scoperti o denunciati.
Art. 12
1. A partire dal mese di maggio dell'anno in cui i giovani compiono il diciassettesimo anno di eta', gli uffici di leva delle capitanerie di porto devono chiedere agli uffici di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nella Aeronautica che nelle liste di leva, a fianco ai nominativi dei giovani iscritti nelle note preparatorie, sia apposta l'annotazione indicante la soggezione degli stessi alla leva per l'arruolamento nel CEMM.
2. Effettuata tale annotazione, gli uffici di leva per lo arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica trasmettono agli uffici di leva delle capitanerie di porto la documentazione personale degli iscritti di cui al comma precedente.
3. Successivamente gli uffici di leva delle capitanerie di porto, su disposizione dell'autorita' centrale, devono compilare le note definitive dei giovani soggetti alla leva per l'arruolamento nel CEMM, in ordine alfabetico, includendovi tutti i giovani iscritti nelle note preparatorie, per ciascuno dei quali sia stata riportata l'annotazione di cui al precedente primo comma da parte degli uffici di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica.
4. Nelle note definitive saranno aggiunti tutti gli omessi ed i gia' rimandati, per qualsiasi motivo, alla prossima leva.
Art. 13
1. Le operazioni di leva per ogni singola classe si svolgono in un'unica sessione che ha inizio il 1 gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.
2. Durante tale sessione, i consigli di leva ammettono, dopo esame delle relative domande, all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva ai sensi dell'articolo 22 della presente legge gli iscritti che vi abbiano titolo, previo arruolamento senza visita medica, qualora il Ministro per la difesa si avvalga della facolta' prevista dall'ultimo comma dell'articolo 14.
3. I distretti militari e gli uffici di leva delle capitanerie di porto ammettono al ritardo o rinvio della prestazione del servizio militare, ai sensi degli articoli 19 e 20 della presente legge e 88, 89 e 90 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, gli arruolati che vi abbiano titolo.
4. I giovani di cui al secondo comma che, ritenendosi inabili al servizio militare, desiderano essere sottoposti all'esame personale, debbono farne esplicita documentata richiesta.
5. Per tutti gli altri che non hanno presentato domanda di ammissione all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva, i consigli di leva procedono al loro esame personale.
6. Gli arruolati senza visita ai sensi del secondo comma del presente articolo saranno sottoposti a visita fisio-psico-attitudinale all'atto della loro chiamata alle armi, qualora siano tenuti a compiere la ferma di leva.