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Sez. 2, Sentenza n. 1269 del 08/06/1967 (Rv. 327798 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - - IN GENERE - LICENZA DI COSTRUZIONE - IN GENERE - NATURA - SALVEZZA DEI DIRITTI DEI TERZI.*
Stato
decisa il 1967-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327798-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - - IN GENERE - LICENZA DI COSTRUZIONE - IN GENERE - NATURA - SALVEZZA DEI DIRITTI DEI TERZI.*

Le licenze edilizie rientrano nell'ampia categoria delle autorizzazioni amministrative. Esse, pertanto, non creano diritti, ma eliminano soltanto divieti nei rapporti tra P. a. E costruttore, con salvezza dei diritti soggettivi dei terzi.*

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 31 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)