Sez. 2, Sentenza n. 215 del 24/01/1969 (Rv. 338161 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - ALL'ESECUZIONE - TITOLO ESECUTIVO GIUDIZIALE - ECCEZIONI DEDUCIBILI O RIGETTATE NEL GIUDIZIO DI COGNIZIONE PER LA FORMAZIONE DEL TITOLO - IMPROPONIBILITA.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - ALL'ESECUZIONE - TITOLO ESECUTIVO GIUDIZIALE - ECCEZIONI DEDUCIBILI O RIGETTATE NEL GIUDIZIO DI COGNIZIONE PER LA FORMAZIONE DEL TITOLO - IMPROPONIBILITA.*
In Sede di opposizione all'esecuzione non e consentito un controllo intrinseco del titolo esecutivo giudiziario, quale fonte di diritto gia accertato o provvisoriamente esecutabile, al fine di invalidarne l'efficacia, in base ad eccezioni che potevano e dovevano essere dedotte nel giudizio di cognizione, preordinato alla formazione del titolo o che nel corso di esso siano state disattese.(nella specie, trattavasi di eccezione relativa alla riduzione del credito alla percentuale concordataria, in seguito all'intervenuta omologazione del concordato sul fallimento, dichiarato post mortem, dal dante causa del debitore-opponente e tale eccezione, proposta da quest'ultimo nel giudizio di cognizione, era stata respinta dalla sentenza del giudice di appello, avverso la quale pendeva ricorso per Cassazione e sulla cui base era stato intimato il precetto opposto). (V 1125'68, mass n 332601 1488'67, mass n 328185 1940'65).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)